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Ordinanza — n. 33621/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and procedural bar on prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33621/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Francesco Improda's appeal against the Milan Court of Appeal's judgment inadmissible. Improda raised multiple grounds including prescription, joint liability, and sentencing, but the court found the prescription argument procedurally barred and the other arguments generic and already addressed by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and Improda was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible if grounds are generic or if the prescription plea cannot be examined in this stage as it does not serve the perfection of the extinction phase.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection prescription procedural bar joint liability modification court costs and fine quantificazione del torto morale elemento soggettivo difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 42993 del 25/09/2008, Pipa
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPRODA FRANCESCO nato a MONZA il 22/06/1976 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Improda; ritenuta preliminarmente l'opportuna postergazione del primo motivo, attesa la pregiudizialità degli ulteriori; rilevato che il secondo motivo, ripetitivo e generico, è comunque manifestamente infondato alla luce del principio affermato da Sez. 1, Sentenza n. 42993 del 25/09/2008, Pipa, Rv. 241825 - 01 (non ricorre mutamento della contestazione se l'imputato, cui sia stata contestata l'autoria materiale del reato, venga riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale in esso, tale modificazione non comportando una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né potendo provocare menomazione del diritto di difesa); considerato che il terzo, quarto e quinto motivo (rispettivamente su concorso nel reato, aggravante ed entità della pena) sono formulati in termini totalmente generici e sono comunque adeguatamente affrontati dalla Corte d'appello a pg. 5 (sul concorso) e pg. 6 (ulteriori motivi), con argomentazioni immuni da vizi logici deducibili innanzi a questa Corte; ritenuto che, per l'inammissibilità dei motivi attinenti al merito della decisione, quello relativo alla prescrizione (il primo) non possa essere preso in considerazione in questa sede poiché il ricorso inammissibile non genera una utile fase processuale ai fini del perfezionarsi della causa estintiva, come affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 Salatino Rv. 273552 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre