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Ordinanza — n. 33620/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for repetitive grounds and generic arguments failing to meet admissibility requirements under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33620/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay all associated costs. The appellant's arguments were deemed repetitive, aimed merely at rehashing the defense version rather than providing new legal critiques, and one ground was incorrectly cited as a procedural violation. Furthermore, the claim regarding the denial of generic damages was rejected as too generic because it failed to confront the specific reasoning in the lower court's decision regarding the material and moral harm caused by the defendant's behavior.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals must contain specific legal critiques capable of shifting the scrutiny from facts to the judgment; generic arguments, repetitive submissions, or incorrect citations of procedural norms render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic arguments criminal repetitive grounds review procedural nullity claim specificity requirement appeal costs of inadmissible appeal Italian Code Criminal Procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
-norma di natura processuale- per censurare l'erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 192 c.p.p.
art. 192 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo Rv. 280027 - 04
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPOLO SALVATORE nato a MESSINA il 19/04/1963 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso del Campolo e la memoria con nota spese della parte civile; rilevato che il primo ed il secondo motivo sono ripetitivi e tesi alla rivalutazione del fatto anziché alla formulazione di critiche di legittimità, cioè diretti alla riproposizione della versione difensiva perché incapaci di elaborare, sul piano concettuale, alcuna deduzione che 'sposti' l'oggetto dello scrutinio dal fatto alla sentenza, enucleando uno dei profili motivazionali che, soli, possono essere in questa sede considerati (mancanza, contraddittorietà o manifesta - e non 'mera' o 'semplice' o 'sola' - illogicità); paradigmatica, in tal senso, è la errata, oltreché genericissima, indicazione, nel secondo motivo, della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. -norma di natura processuale- per censurare l'erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo Rv. 280027 - 04); considerato che il terzo motivo (sul diniego delle generiche), è aspecifico, in quanto frutto di una lettura selettiva della motivazione, che non si confronta con l'osservazione, contenuta nella decisione, e ritenuta ostativa del beneficio richiesto, della rilevanza del danno materiale ed ancor più di quello morale, "per lo spregevole comportamento in danno della sorella" (pg. 4); si tratta di genericità sufficiente a condannare il ricorso, in parte qua, all'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché delle spese della parte civile;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa per l'odierno grado in favore della costituita parte civile Campolo Aurelia, che liquida in euro duemila oltre accessori di legge. Così deciso, il giorno 12 settembr