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Ordinanza — n. 33619/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and double conformity violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33619/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Michele Belvisi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for leniency based on the minor nature of the offense and alleged a violation of evidence, but the court found these arguments merely repetitive of the second-instance proceedings. Furthermore, the court rejected the new claim regarding omitted evidence as it violated the principle of double conformity, which prohibits expanding the scope of review beyond what was presented to the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected at the appellate level without providing specific, critical reasoning, or if it introduces new grounds of complaint that violate the principle of double conformity.

Parole chiave

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inadmissibility appeal double conformity principle lack of specific argumentation scope of devolutum reiteration of appellate grounds censura dell'apprezzamento delle prove revisione limitata esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
art. 131 bis c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELVISI MICHELE nato a ROMA il 09/03/1960 avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Michele Belvisi, ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla particolare tenuità del fatto, si risolv" nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito, dovendo esso considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la Corte d'appello ha infatti adeguatamente motivato in relazione all'esclusione dell'art. 131 bis c.p. (cfr. pg . 7, ove vengono evidenziati il rilevante valore economico dei veicoli in questione, il profitto che si sarebbe ricavato dalla relativa vendita e la condotta idonea ad occultare la provenienza illecita dei beni); ritenuto che il secondo motivo, con cui si deduce per la prima volta il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per omessa valutazione di una prova decisiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in presenza di cosiddetta "doppia conforme", poiché in tal modo il vizio dedotto viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 - 01;

Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217 - 01); considerato altresì che il ricorrente pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) lamenta la erroneità della decisione sul merito, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata del materiale probatorio; che, tuttavia, i giudici di merito, con motivazione esente dai vizi logici dedotti, hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici in relazione ai criteri di valutazione del materiale probatorio (si vedano, in particolare, le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata con riferimento all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato, nonché al grado di specificità e rilevanza della testimonianza del figlio dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 sett