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Ordinanza — n. 33618/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific argumentation against appellate court's reasoning on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33618/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of criticism merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing a specific, reasoned critique. The appellant argued for criminal liability under specific articles and a cause of non-punishment, but the appellate court had already thoroughly addressed these points regarding the permanent nature of the offense. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary argumentative depth required for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reproduce the grounds of the appeal without offering a specific, reasoned critique of the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specific argumentation repetition of appellate grounds inadmissible cassation appeal criminal liability reasoning cause of non-punishment soggiorno ininterrotto immobile occupato intenzione di stabilirsi durevolmente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
ed al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERA GASPARE nato a MENFI il 18/12/1988 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gaspare Barbera, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce il vizio di motivazione ql giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. ed al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., si risolve nella pedissequa reiterazione di argomenti già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che in tema di ricorso per cassazione sono infatti inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che in particolare la Corte di appello, con le diffuse argomentazioni svolte alle pagine 4 e 5 dell'impugnata sentenza, ha sottolineato in assenza di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta, come dovesse escludersi il riconoscimento della menzionata causa di non punibilità in ragione della preclusione derivante dalla natura permanente del reato e dalla prolungata estensione temporale dell'occupazione concretamente posta in essere dall'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2