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Ordinanza — n. 33616/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for reiterating inadmissible arguments regarding territorial jurisdiction criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33616/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the sole ground relied on was a mere repetition of arguments already rejected at the appellate level. The appellant argued for a different determination of the most serious crime to alter territorial jurisdiction, but the court found the reasoning lacked specific argumentation against the lower court's explicit legal basis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 16 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds consist solely of the pedissequous repetition of arguments already disallowed in the lower instance without providing new specific reasoning.

Parole chiave

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Art. 16 cod. proc. pen. reiteration of arguments territorial jurisdiction most serious crime inadmissible appeal specific argumentation appellate review incompetenza territoriale

Disposizioni normative citate

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Art. 16 cod. proc. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Vincenzo Manda, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'erronea applicazione dell'art. 16 cod.
art. 16 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Vincenzo Manda, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'erronea applicazione dell'art. 16 cod. proc. pen.
art. 494 cod. pen
e della ulteriore fattispecie di reato di cui all'art. 494 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDA VINCENZO nato a IMPERIA 11 12/11/1966 avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Vincenzo Manda, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'erronea applicazione dell'art. 16 cod. proc. pen. in relazione ai criteri adottati per determinare il reato più grave ai fini della valutazione della competenza territoriale, non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, con motivazione esente da vizi logici, i giudici di appello hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della determinazione del reato più grave, con conseguente radicamento della competenza territoriale presso il tribunale di Roma (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si valorizzano la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. e della ulteriore fattispecie di reato di cui all'art. 494 cod. pen. quali criteri di determinazione della maggiore gravità del reato contestato nel presente procedimento penale); osservato che per giurisprudenza risalente la valutazione di maggior gravità vada condotta sulla base delle contestazioni, come cristallizzate nelle diverse imputazioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 20