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Ordinanza — n. 33615/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism aggravating circumstance due to lack of admissibility in legitimacy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33615/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gianluca Borioni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Borioni argued that the lower court erred in applying the recidivism aggravating circumstance, claiming the territorial court relied solely on the gravity of crimes and the time elapsed between offenses. The court rejected this, ruling that such arguments are not permitted in legitimacy proceedings and that the lower court correctly applied Article 133 of the Criminal Code to assess the defendant's persistent criminal inclination.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 60 cod. pen.: Arguments challenging the application of recidivism as an aggravating circumstance are inadmissible in legitimacy proceedings because the court must evaluate the concrete relationship between the current offense and prior convictions to determine persistent criminal inclination, not merely the gravity of facts or time intervals.

Parole chiave

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recidivism aggravating circumstance legitimacy proceedings admissibility Article 133 Criminal Code persistent criminal inclination inadmissible appeal Cassation jurisdiction criminal penalty assessment recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 60 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORIONI GIAN LUCA nato a ROMA il 13/07/1976 avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gianluca Borioni, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di erronea e carente motivazione in relazione all'applicazione della circostanza aggravante della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (si veda, in particolare, pagina 1 della sentenza impugnata, ove si valorizzano i numerosi precedenti penali del ricorrente, indicativi di una sua accresciuta pericolosità sociale e di maggiore riprovevolezza della sua condotta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.