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Ordinanza — n. 33614/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility of generic mitigating circumstances argument in criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33614/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Daniele Curto inadmissible and ordered him to pay court costs. Curto argued that the lower court failed to apply generic mitigating circumstances, but the Court ruled this specific ground is not permitted in a legality review. The decision upheld the first-instance judgment because the appellate court already addressed the issue with sufficient reasoning regarding the defendant's criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The appeal against a criminal judgment is inadmissible if it relies on the non-application of generic mitigating circumstances, as the appellate court's reasoning is sufficient if it addresses decisive elements without needing to consider every favorable fact.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances legality review appeal inadmissible appeal criminal procedure law appellate court reasoning circostanze attenuanti prova insufficiente dell'aggravamento clinico allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURTO DANIELE nato a ROMA il 14/01/1995 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Daniele Curto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); considerato altresì che il ricorso risulta riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con una lineare e congrua motivazione, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità sopra richiamati (si veda pagina 6 della sentenza impugnata, ove si rileva la proclività al crimine dell'imputato, trattandosi di individuo gravato da plurimi precedenti penali per reati commessi a fine di lucro e connotati da violenza alla persona, a fronte della mancata indicazione nell'atto di impugnazione di elementi di fatto e di diritto che potessero condurre ad una diversa valutazione della sua personalità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre