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Ordinanza — n. 33612/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds merely repeat lower court arguments without new legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33612/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Lidia Giorgi inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court found the sole ground of appeal, contesting the lack of necessity as a mitigating circumstance, was not deducible because it merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal. The lower court correctly determined that the defendant's actions were for permanent housing occupation rather than resisting an immediate danger, thus failing to meet the legal requirements for necessity.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if its grounds consist solely of a pedissequous repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance, lacking the specific argumentative critique required for admissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Admissibility Reiteration of Arguments State of Necessity Supreme Court Review Procedural Inadmissibility Court Costs and Fines ordinanza di necessità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGI LIDIA nato a MARINO 11 15/11/1979 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lidia Giorgi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano le pagine da 1 a 3 della sentenza impugnata, ove si rileva come nel caso di specie non risultassero sussistenti gli elementi costitutivi dell'invocata scriminante per tutta la durata della condotta, che appariva finalizzata ad un'occupazione stabile e finalizzata a risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa e non già per resistere ad un pericolo attuale e transitorio, in evidente contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025