Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33611/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion on factual review and lack of specific recidivism contestation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33611/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Giuliano inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court held that the first ground for appeal was barred by law because the cassation court cannot re-evaluate factual findings made by lower courts. Furthermore, the second ground was rejected as unfounded since the appellate court correctly addressed the balance between recidivism and general mitigating circumstances without needing a specific contestation of that balancing act. Consequently, the appeal was dismissed entirely, and the appellant was condemned to bear the procedural expenses.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings due to preclusion, and appeals must specifically contest the balancing of recidivism against mitigating circumstances to be admissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
preclusion cassation factual review barred recidivism balancing appeal inadmissibility procedural preclusion reiterazione di reati penali allegazioni insufficientemente motivate perizie mediche superate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO ANTONIO nato a NAPOLI il 04/09/1988 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Giuliano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; tanto più che la Corte ha adeguatamente esplicitato le ragioni (cfr. pg. 5 e 6, con particolare riguardo al mancato accertamento peritale sui veicoli a causa della omessa collaborazione da parte degli interessati, nonché alla riscontrata falsità dei certificati medici prodotti nell'interesse dell'imputato); ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, alla luce del fatto che in appello la massima espansione delle attenuanti era stata richiesta solo quale esito della esclusione della recidiva, senza contestare specificamente il giudizio di bilanciamento tra recidiva ed attenuanti generiche; la Corte territoriale ha correttamente risposto in relazione al primo profilo, osservando puntualmente altresì la mancata contestazione del giudizio di bilanciamento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.