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Ordinanza — n. 33608/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33608/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal by De Fusco Gonnelli inadmissible and ordered the payment of costs. The appellant argued that the Court of Appeal failed to apply a mitigating circumstance under Article 62(4) of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that the arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level without providing a specific, reasoned critique of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds consist solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected at the appellate level, failing to perform the typical function of a specific, reasoned critique against the judgment under review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation repetition of rejected grounds mitigating circumstance exclusion appellate court reasoning riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Letto il ricorso di Maila De Fusco Gonnelli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695
Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FUSCO GONNELLI MAILA nato a LIVORNO il 17/10/1980 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maila De Fusco Gonnelli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che i giudici di appello hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente dai descritti vizi logici, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della esclusione dell'applicabilità della circostanza attenuante in parola nel caso di specie (si veda, in particolare, pagina 4, ove si evidenzia come il valore economico del ciclomotore oggetto di ricettazione, di una nota marca e modello e regolarmente marciante, nonché l'uso che di esso ne faceva il legittimo titolare, non consentano di ritenere il fatto di speciale tenuità, in conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità dettati al riguardo - cfr.

Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025