Ordinanza — n. 33607/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUFA EMIRALDO nato il 19/01/1997 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Emiraldo Tufa; ritenuto che l'unico motivo non è consentito poiché la mancata derubricazione del fatto nel delitto di furto, con conseguente dichiarazione di non doversi procedere per mancanza della querela, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagina 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; osservato, inoltre, con riguardo alle censure alla correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. e del relativo trattamento sanzionatorio, che esse si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito; esse risultano pertanto non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, tanto più che i giudici di appello hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici manifesti (cfr. pg. 3, paragrafo 3.1, della sentenza ove si evidenzia come la prova della consapevolezza dell'imputato in ordine alla provenienza illecita del bene derivi - oltre che dalla fuga alla vista delle forze dell'ordine - dalla assoluta inattendibilità delle dichiarazioni rese in merito all'origine del possesso del veicolo -aspetto omesso nel ricorso, già per questo generico-, nonché pagina 4, paragrafo 3.2, ove si dispone un maggior contenimento della pena in considerazione della ridotta intensità della volizione del ricorrente, grandemente scemata a causa dei disturbi di personalità che lo affliggono); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 comma 3 cod. proc. pen, art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 33607/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagina 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; osservato, inoltre, con riguardo alle censure alla correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. e del relativo trattamento sanzionatorio, che esse si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito; esse risultano pertanto non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, tanto più che i giudici di appello hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici manifesti (cfr. pg. 3, paragrafo 3.1, della sentenza ove si evidenzia come la prova della consapevolezza dell'imputato in ordine alla provenienza illecita del bene derivi - oltre che dalla fuga alla vista delle forze dell'ordine - dalla assoluta inattendibilità delle dichiarazioni rese in merito all'origine del possesso del veicolo -aspetto omesso nel ricorso, già per questo generico-, nonché pagina 4, paragrafo 3.2, ove si dispone un maggior contenimento della pena in considerazione della ridotta intensità della volizione del ricorrente, grandemente scemata a causa dei disturbi di personalità che lo affliggono); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUFA EMIRALDO nato il 19/01/1997 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Emiraldo Tufa; ritenuto che l'unico motivo non è consentito poiché la mancata derubricazione del fatto nel delitto di furto, con conseguente dichiarazione di non doversi procedere per mancanza della querela, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagina 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; osservato, inoltre, con riguardo alle censure alla correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. e del relativo trattamento sanzionatorio, che esse si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito; esse risultano pertanto non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, tanto più che i giudici di appello hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici manifesti (cfr. pg. 3, paragrafo 3.1, della sentenza ove si evidenzia come la prova della consapevolezza dell'imputato in ordine alla provenienza illecita del bene derivi - oltre che dalla fuga alla vista delle forze dell'ordine - dalla assoluta inattendibilità delle dichiarazioni rese in merito all'origine del possesso del veicolo -aspetto omesso nel ricorso, già per questo generico-, nonché pagina 4, paragrafo 3.2, ove si dispone un maggior contenimento della pena in considerazione della ridotta intensità della volizione del ricorrente, grandemente scemata a causa dei disturbi di personalità che lo affliggono); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settemb