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Ordinanza — n. 33604/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33604/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33604/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CORNACCHIA LEONARDO (CUI 05DY00Z) nato a POGGIBONSI il 10/03/1997 CAMARA HASSAN (CUI 05FATOO) nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Camara H-assan e Leonardo Cornacchia, ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del primo ricorrente, con cui si deduce la ricorrenza del vizio di motivazione in tutte le sue forme e quello di violazione di legge per l'applicazione della recidiva qualificata di cui all'art. 99, comma secondo, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in diritto; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione della legge penale e dei principi della giurisprudenza di legittimità (si veda p. 9 della sentenza impugnata, con riferimento ai criteri dai quali dedurre la maggior riprovevolezza e pericolosità del ricorrente), secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; ritenuto che il primo motivo di ricorso, nell'interesse del secondo ricorrente, che deduce il vizio di violazione della legge penale posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., e che rileva l'insussistenza degli elementi costitutivi di reato sulla base della diversa lettura dei dati processuali o di una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (ex multis, Sez.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 628 cod. pen, art. 624 cod. pen; Ordinanza — n. 33604/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 99, comma secondo, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in diritto; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione della legge penale e dei principi della giurisprudenza di legittimità (si veda p. 9 della sentenza impugnata, con riferimento ai criteri dai quali dedurre la maggior riprovevolezza e pericolosità del ricorrente), secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; ritenuto che il primo motivo di ricorso, nell'interesse del secondo ricorrente, che deduce il vizio di violazione della legge penale posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., e che rileva l'insussistenza degli elementi costitutivi di reato sulla base della diversa lettura dei dati processuali o di una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (ex multis, Sez.

Parole chiave

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procedura di revisione penale rapina qualificata violenza carnale qualificata modifica della sentenza aggravamento della pena infrazione qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 628 cod. pen
art. 624 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CORNACCHIA LEONARDO (CUI 05DY00Z) nato a POGGIBONSI il 10/03/1997 CAMARA HASSAN (CUI 05FATOO) nato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Camara H-assan e Leonardo Cornacchia, ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del primo ricorrente, con cui si deduce la ricorrenza del vizio di motivazione in tutte le sue forme e quello di violazione di legge per l'applicazione della recidiva qualificata di cui all'art. 99, comma secondo, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in diritto; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione della legge penale e dei principi della giurisprudenza di legittimità (si veda p. 9 della sentenza impugnata, con riferimento ai criteri dai quali dedurre la maggior riprovevolezza e pericolosità del ricorrente), secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; ritenuto che il primo motivo di ricorso, nell'interesse del secondo ricorrente, che deduce il vizio di violazione della legge penale posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., e che rileva l'insussistenza degli elementi costitutivi di reato sulla base della diversa lettura dei dati processuali o di una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (ex multis, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina (si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata in ordine al carattere violento della condotta) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto infine che secondo il motivo di ricorso nell'interesse del secondo ricorrente, con cui deducendo il vizio di violazione di legge, si chiede la riqualificazione del reato di rapina nella fattispecie di cui all'art. 624 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere statg, previamente dedotbl come moti-vo di appello, secondo -quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 6 dell'impugnata sentenza), l'odierno ricorrente contesta la riqualificazione del reato ex novo specificamente nell'odierno ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C