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Ordinanza — n. 33602/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33602/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33602/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CONTE ANTONIO nato a MESAGNE il 20/10/1986 SUMMA COSMERI nato a FRANCAVILLA FONTANA il 22/10/1991 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Antonio Conte e Cosmeri Summa; ritenuto che il primo motivo di ricorso, volto ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, chiedendo peraltro un nuovo accertamento del valore probatorio delle dichiarazioni delle persone offese, non è consentito dalla legge in sede di legittimità che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33602/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CONTE ANTONIO nato a MESAGNE il 20/10/1986 SUMMA COSMERI nato a FRANCAVILLA FONTANA il 22/10/1991 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Antonio Conte e Cosmeri Summa; ritenuto che il primo motivo di ricorso, volto ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, chiedendo peraltro un nuovo accertamento del valore probatorio delle dichiarazioni delle persone offese, non è consentito dalla legge in sede di legittimità che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale pene condizionali concorso di motivi di sospensione condizione sospensiva ripristino dell'effetto sospensivo proposta con riserva di revoca
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CONTE ANTONIO nato a MESAGNE il 20/10/1986 SUMMA COSMERI nato a FRANCAVILLA FONTANA il 22/10/1991 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di Antonio Conte e Cosmeri Summa; ritenuto che il primo motivo di ricorso, volto ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, chiedendo peraltro un nuovo accertamento del valore probatorio delle dichiarazioni delle persone offese, non è consentito dalla legge in sede di legittimità che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che il giudice di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha compiutamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza), chiarendo come le due persone offese non avessero altre ragioni di contrasto con gli imputati e le loro dichiarazioni siano state confermate dalle ulteriori risultanze processuali; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia l'omessa motivazione della concessione della sospensione condizionale della pena, solo subordinatamente al pagamento della provvisionale, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dai due motivi di gravame riportati nella sentenza impugnata (si vedano pag. 1, punto 1 e pagina 2, punto 2), che gli odierni ricorrente avrebbero dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 se