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Ordinanza — n. 33601/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive arguments and lack of specific critique against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33601/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for receiving stolen goods and the denial of mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate judgment. The court emphasized that the lower court provided sufficient reasoning regarding the lack of justification for the motorcycle possession and correctly applied legal principles regarding recidivism and the necessity of specific factual errors.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already disallowed in the judgment under review, failing to provide a specific and arguable critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of specific critique receiving stolen goods recidivism assessment guida recidiva in stato di ebbrezza incidente motociclistico reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINISI ANGELO nato a BRINDISI il 31/03/1987 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il- ricorso proposto nell'interesse di Angelo Sinisi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di ricettazione, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, che a pagina 3 chiarisce esaustivamente come l'imputato non abbia fornito alcuna verosimile giustificazione del possesso della motocicletta; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che afferma la sussistenza di uno scusabile errore di fatto sulla necessità di un titolo di guida, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, che a pagina 4 della sentenza motiva come si tratti di un errore su norme giuridiche del tutto inidoneo ad influire sulla responsabilità penale; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che la sentenza impugnata ha motivato correttamente sulla mancata concessione delle attenuanti generiche alle pagine 4 e 5, facendo riferimento alla gravità delle condotte, ai precedenti penalijalla recidiva infraquinquennale; ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, avendo il giudice di merito fatto corretta applicazione (si veda, pag. 4, che fa riferimento alla responsabilità penale accertata in quella sede, ai numerosi precedenti specifici e allo status di recidivo infraquinquennale) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno- per la commissione del reato sub iudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos