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Ordinanza — n. 33600/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual evaluation and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33600/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Daniele Leotta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Leotta contested the lower court's finding of criminal liability and the denial of generic mitigating circumstances, arguing for a different factual reconstruction. The court rejected these arguments, affirming that cassation review cannot re-evaluate witness credibility or require the trial judge to consider every favorable element.

Regesto Legislator

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Art. 629 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate witness credibility or factual choices made by the trial judge, and appeals challenging the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound.

Parole chiave

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criminal liability witness credibility generic mitigating circumstances cassation review factual evaluation prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria offesa al credito corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

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Art. 629 cod. pen.
Letto il ricorso di Daniele Leotta; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 629 cod. pen
Letto il ricorso di Daniele Leotta; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEOTTA DANIELE nato a BARI il 01/05/1977 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Daniele Leotta; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione del compendio probatorio diversi da quelli adottati dai giudici di appello, che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si veda, in particolare, pagina 2 della sentenza impugnata, dedicata alla disamina delle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio, sulla cui base è stata verificata l'insussistenza o, comunque, la mancata dimostrazione della esistenza di un credito azionabile giudizialmente da parte dell'imputato connesso alla condotta posta in essere da quest'ultimo); dovendosi ribadire il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito che, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. pg . 2 e 3 della sentenza, ove si valorizza come l'imputato risulti gravato da numerosi precedenti penali, anche per delitti contro il patrimonio) non essendo necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 sett