Italian Court dismisses appeals on necessity and minor offense grounds as non-specific repetitions of lower court rejections.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Mastrorilli and Soleti inadmissible, ordering them to pay legal costs and fines. The court found that the arguments regarding necessity and the minor nature of the crime were merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal in Lecce. Consequently, the court ruled that these grievances lacked the specific argumentative critique required for admissibility at the stage of legal review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must contain specific arguments distinct from those already decided; mere repetition of lower court rejections renders them inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MASTRORILLI SABINO nato a TERLIZZI il 12/05/1991 SOLETI ANGELO nato a OSTUNI 11 17/06/1994 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Sabino Mastrorilli e Angelo Soleti; ritenuto che entrambi i motivi del ricorso, sullo stato di necessità e sulla particolare tenuità del reato, non sono deducibili in sede di legittimità perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; in particolare, con riguardo alla prima doglianza, si vedano le pagine 3 e 4, paragrafo 3, della sentenza impugnata, ove si rileva come nel caso di specie non risultassero sussistenti gli elementi costitutivi dell'invocata scusante per tutta la durata della condotta, che appariva finalizzata ad un'occupazione stabile e non temporanea, in evidente contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati; inoltre, con riferimento al secondo motivo, si veda pagina 4, paragrafo 4, della sentenza impugnata, ove si rileva come la natura permanente dell'illecito, la considerevole durata dell'occupazione e la personalità degli imputati, che annoverano diversi precedenti penali, non consentano la valutazione del fatto in temini di particolare tenuità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.