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Ordinanza — n. 33598/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as cassation courts cannot re-evaluate facts or evidence from lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33598/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Riccardo Pistillo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility based on alleged errors in interpreting procedural data, historical facts, and the reliability of evidence. The court rejected these arguments, emphasizing that the Court of Cassation lacks the authority to re-evaluate facts or substitute its own judgment for that of the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the facts or evidence established by lower courts, nor can it assess the logical soundness of the reasoning used to reach the decision.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Preclusion of Review Factual Re-evaluation Inadmissible Appeal violazione di domicilio immobile occupato capacità nei lavori domestici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, para. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISTILLO RICCARDO nato a ANDRIA il 04/12/1971 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Riccardo Pistillo; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la dichiarazione di responsabilità, sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli argomentativi (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); in particolare, con riguardo alla prima doglianza, si veda pagina 7 della sentenza impugnata, ove si evidenzia come l'incontro avvenuto all'interno dell'edificio tra gli agenti operanti e l'imputato dovesse ritenersi non già meramente occasionale ma sintomatico della partecipazione effettiva di quest'ultimo alla condotta di occupazione dell'appartamento, all'interno del quale veniva riscontrata la presenza della moglie; inoltre, con riferimento al secondo motivo, si veda ancora pagina 7 della sentenza impugnata, ove si rileva il rinvenimento all'interno dell'edificio di diversi strumenti evidentemente utilizzati in detta circostanza per scardinare la porta di ingresso dell'abitazione occupata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2