Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation against lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Ilaria Capurso inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant challenged the lower court's declaration of responsibility and sentencing, but the court found her arguments were either legally impermissible due to preclusion rules or merely repetitive of points already rejected on appeal. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific, reasoned critique required to overcome the finality of the appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely repeat arguments already rejected by the appellate court without providing new, specific, and reasoned criticism of the lower court's factual and legal findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPURSO ILARIA nato a CORATO il 26/10/1998 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ilaria Capurso; ritenuto che il primo motivo, che contesta la dichiarazione di responsabilità, sulla base della diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi e di saggiare la tenuta logica della motivazione, salva la manifesta illogicità (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); nello specifico, la Corte di appello, con motivazione esente dal vizio indicato, ha fatto applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità (cfr. pagine 3 e 4, ove si evidenzia come l'uso ripetuto della carta di pagamento elettronico per sei distinte transazioni avrebbe consentito all'imputata di verificare il nominativo del titolare della carta, soprattutto nella consapevolezza che il proprio convivente -nullatenente ed in condizioni precarie - non disponesse di un rapporto bancario che giustificasse la titolarità della carta bancomat; ritenuto, inoltre, che il secondo ed il terzo motivo, sulla recidiva e sulla mancata concessione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., son fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, infine, che il quarto motivo, in relazione al giudizio di comparazione tra le circostanze è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 sett