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Ordinanza — n. 33596/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33596/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33596/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGENTINA VINCENZO nato a FOGGIA il 11/05/1953 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ) / i 4RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Vincenzo Argentina; ritenuto che l'unico motivo di ricorso in relazione al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si vedano le pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, ove si valorizzano il comportamento processuale non collaborativo tenuto dall'imputato e l'assenza di ulteriori elementi di segno positivo a suffragio della concessione del beneficio, quali circostanze ostative al riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33596/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.

Parole chiave

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circostanze attenuanti motivazione sufficiente pluralità di motivazioni motivazione del mutamento giurisprudenza motivi probatori sostituzione dei motivi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARGENTINA VINCENZO nato a FOGGIA il 11/05/1953 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ) / i 4RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vincenzo Argentina; ritenuto che l'unico motivo di ricorso in relazione al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si vedano le pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, ove si valorizzano il comportamento processuale non collaborativo tenuto dall'imputato e l'assenza di ulteriori elementi di segno positivo a suffragio della concessione del beneficio, quali circostanze ostative al riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.