Cassation court dismisses appeal as groundless due to manifestly unfounded arguments contradicting established case law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Giuseppe Cinelli inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the sole ground of appeal, challenging the declaration of liability, to be manifestly unfounded because it relied on interpretative statements contradicting statutory data and consolidated case law. Furthermore, the arguments were deemed a mere repetition of those already rejected at the appellate level, lacking the specific argumentative critique required for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 367, comma 1, n. 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, contradict established case law, or merely repeat arguments already rejected by the court of first instance without providing a specific argumentative critique.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINELLI GIUSEPPE nato a COSENZA il 25/04/1985 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Cinelli; ritenuto che l'unico motivo, con cui si contesta la dichiarazione di responsabilità, risulta manifestamente infondato perché inerente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, oltre che fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato infatti che, con particolare riferimento alla mancata consegna del bene oggetto della vendita quale elemento idoneo ad integrare gli artifici e raggiri costitutivi del reato di truffa, i giudici di appello hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente dai descritti vizi logici, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità e della sussistenza del reato nel caso di specie (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.