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Ordinanza — n. 33593/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33593/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33593/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGIO FABRIZIO nato a PALERMO il 31/03/2001 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Fabrizio Giorgio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pagina 7 della sentenza impugnata ove si evidenziano, da un lato, la considerevole gravità del fatto, dedotta dalle modalità della condotta, che veniva realizzata in piena notte e cagionava un danno non di minima entità alla persona offesa e, dall'altro, la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, sintomatici di una certa pervicacia nel delinquere, di una crescente pericolosità sociale e del totale disinteresse verso le regole e le prescrizioni dell'autorità giudiziaria); che, invero, a tale riguardo deve considerarsi il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33593/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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circostanze attenuanti valutazione della credibilità prova insufficiente dell'aggravamento clinico assenza di caso di rigore valutazione dell'idoneità medica mancata prova di parzialità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGIO FABRIZIO nato a PALERMO il 31/03/2001 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fabrizio Giorgio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pagina 7 della sentenza impugnata ove si evidenziano, da un lato, la considerevole gravità del fatto, dedotta dalle modalità della condotta, che veniva realizzata in piena notte e cagionava un danno non di minima entità alla persona offesa e, dall'altro, la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, sintomatici di una certa pervicacia nel delinquere, di una crescente pericolosità sociale e del totale disinteresse verso le regole e le prescrizioni dell'autorità giudiziaria); che, invero, a tale riguardo deve considerarsi il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 202