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Ordinanza — n. 33590/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as generic mitigating circumstances cannot be raised in final review stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33590/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Vincenzo Giuseppe Abbinanti's appeal inadmissible because it sought to challenge the denial of generic mitigating circumstances in a final review proceeding. The appellant argued for leniency, but the lower court had already weighed his criminal history and the high value of the stolen goods as decisive factors against such mitigation. The Court ruled that generic mitigating circumstances are not admissible in this stage, noting that the first-instance judgment sufficiently addressed relevant facts without needing to consider every favorable element.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Generic mitigating circumstances cannot be raised in cassation proceedings as they are not admissible in the final review stage, provided the lower court's reasoning is not logically flawed.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances cassation admissibility final review stage criminal appeal procedure inadmissible appeal difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione attenuazione della pena carattere economico di medicamenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBINANTI VINCENZO GIUSEPPE nato a ALTAVILLA MILICIA il 08/01/1973 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Vincenzo Giuseppe Abbinanti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, ove si valorizzano il considerevole valore economico del bene e la capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai suoi plurimi e specifici precedenti penali, quali elementi ostativi al riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.