Cassation appeal dismissed for lack of specific argumentation and mere repetition of lower court grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal merely repeated arguments already rejected at the appellate level without substantive new analysis. The appellant failed to provide a specific critique of the first-instance judgment's reasoning regarding the defendant's liability based on telephone communication data. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required argumentative depth and dismissed it while ordering the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of grounds already disallowed in the lower instance without offering a specific, argumentative critique of the judgment's reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GISI FRANCESCO nato a MARCIANISE il 30/09/1959 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesco Gisi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, in particolare, che le ragioni per affermare la responsabilità dell'imputato, costituite dall'esito dell'analisi dei flussi di comunicazione telefonica (tabulati delle chiamate, consensualmente acquisiti, ed analisi dei relativi flussi), che ha consentito di risalire al Gisi, sono state esplicitate fin dalla sentenza di primo grado, senza che il motivo d'appello si confrontasse con tale rilievo, così scadendo nella genericità, e conseguente inammissibilità, in parte qua, fin da tale fase; osservato che la decisione di appello ha fatto espresso richiamo ai canoni utilizzati dalla sentenza allora impugnata, dando luogo ad una "doppia conforme" non incisa dalle generiche doglianze odierne, ulteriormente approfondendo (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata) le proprie ragioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 202