Ordinanza — n. 33588/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARTAGLIONE DOMENICO nato a CASAGIOVE il 23/10/1960 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Domenico Tartaglione, nel processo in cui è costituita parte civile Lasco Cira; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'acquisizione agli atti di un file audio su pennetta USB prodotto dalla persona offesa, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; che sul punto il giudice d'appello ha pienamente assolto l'onere argomentativo, avendo, a pagina 4 della sentenza impugnata, illustrato come il suddetto file audio sia pienamente utilizzabile come prova documentale ex art.234 cod. proc. pen. senza necessità di attingere alle garanzie previste dalla legge processuale in materia di intercettazione di conversazioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto inoltre che, in considerazione del contenuto delle conclusioni scritte e della nota spese trasmesse in data 11 settembre 2025, l'imputato debba essere inoltre condannato alla rifusione, in favore della parte civile costituita, Lasco Cira, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla stessa, come da dispositivo;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 33588/2025 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen. senza necessità di attingere alle garanzie previste dalla legge processuale in materia di intercettazione di conversazioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto inoltre che, in considerazione del contenuto delle conclusioni scritte e della nota spese trasmesse in data 11 settembre 2025, l'imputato debba essere inoltre condannato alla rifusione, in favore della parte civile costituita, Lasco Cira, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla stessa, come da dispositivo;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARTAGLIONE DOMENICO nato a CASAGIOVE il 23/10/1960 avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Domenico Tartaglione, nel processo in cui è costituita parte civile Lasco Cira; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'acquisizione agli atti di un file audio su pennetta USB prodotto dalla persona offesa, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; che sul punto il giudice d'appello ha pienamente assolto l'onere argomentativo, avendo, a pagina 4 della sentenza impugnata, illustrato come il suddetto file audio sia pienamente utilizzabile come prova documentale ex art.234 cod. proc. pen. senza necessità di attingere alle garanzie previste dalla legge processuale in materia di intercettazione di conversazioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto inoltre che, in considerazione del contenuto delle conclusioni scritte e della nota spese trasmesse in data 11 settembre 2025, l'imputato debba essere inoltre condannato alla rifusione, in favore della parte civile costituita, Lasco Cira, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla stessa, come da dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputate alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nell'odierno grado in favore della parte civile Lasco Cira, che liquida in euro duemila oltre accessori di legge. Così deciso, il 12 settembre