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Ordinanza — n. 33587/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and manifestly unfounded claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33587/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances and questioned the sentencing increase, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate court. The decision rests on the principle that generic appeals without specific, new reasoning are insufficient to overturn a judgment that has adequately addressed the case.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on grounds that are merely repetitive of those already rejected in the lower court and lack specific, new argumentation to challenge the judgment's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances repetitive arguments lack of specific reasoning procedural costs sentencing increase appellate review attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMIGNANO FRANCESCO PAOLO (CUI 04D15IV) nato a PALERMO il 31/08/1996 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Paolo Comignano; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ed inoltre non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che il giudice d'appello ha pienamente assolto l'onere argomentativo sul punto, avendo fatto riferimento a pagina 2 della sentenza, tra l'altro, alla gravità della condotta (avvenuta con utilizzo di una pistola scacciacani priva del tappo rosso) e ai numerosi precedenti penali del ricorrente; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia il vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena in continuazione con pena comminata in altra sentenza divenuta irrevocabile è indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, ed inoltre manifestamente infondato, avendo giudice di appello assolto l'onere argomentativo sul punto con un esplicito riferimento, a pagina 3, alla fine del punto n.2, della sentenza impugnata, al disvalore concreto del fatto di reato e all'intensità del dolo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il