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Ordinanza — n. 33586/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33586/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33586/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGO MARIAROSARIA nato a CASERTA il 26/06/1999 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mariarosaria Mango; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza delle argomentazioni poste a base della dichiarazione di responsabilità, censurando la valutazione dell'intero compendio probatorio e denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia; che il giudice di appello, a pagina 4 della sentenza impugnata, ha dato conto del giudizio di responsabilità, affermando che ipotizzare che un altro soggetto avrebbe commesso la truffa senza essere d'accordo con l'imputata, che ne ha conseguito il profitto mediante ricarica avvenuta sulla sua carta Postepay, sarebbe certamente un assurdo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto inoltre che, in considerazione del contenuto delle conclusioni scritte e della nota spese trasmesse in data 1° settembre 2025, l'imputato debba essere inoltre condannato alla rifusione, in favore della parte civile costituita, Perrella Alessandro, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla stessa, come da dispositivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33586/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGO MARIAROSARIA nato a CASERTA il 26/06/1999 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mariarosaria Mango; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza delle argomentazioni poste a base della dichiarazione di responsabilità, censurando la valutazione dell'intero compendio probatorio e denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia; che il giudice di appello, a pagina 4 della sentenza impugnata, ha dato conto del giudizio di responsabilità, affermando che ipotizzare che un altro soggetto avrebbe commesso la truffa senza essere d'accordo con l'imputata, che ne ha conseguito il profitto mediante ricarica avvenuta sulla sua carta Postepay, sarebbe certamente un assurdo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto inoltre che, in considerazione del contenuto delle conclusioni scritte e della nota spese trasmesse in data 1° settembre 2025, l'imputato debba essere inoltre condannato alla rifusione, in favore della parte civile costituita, Perrella Alessandro, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla stessa, come da dispositivo;

Parole chiave

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azione di responsabilità corresponsabilità della vittima responsabilità internazionale assenza ingiustificata responsabilità parentale donna migrante
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGO MARIAROSARIA nato a CASERTA il 26/06/1999 avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mariarosaria Mango; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza delle argomentazioni poste a base della dichiarazione di responsabilità, censurando la valutazione dell'intero compendio probatorio e denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia; che il giudice di appello, a pagina 4 della sentenza impugnata, ha dato conto del giudizio di responsabilità, affermando che ipotizzare che un altro soggetto avrebbe commesso la truffa senza essere d'accordo con l'imputata, che ne ha conseguito il profitto mediante ricarica avvenuta sulla sua carta Postepay, sarebbe certamente un assurdo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto inoltre che, in considerazione del contenuto delle conclusioni scritte e della nota spese trasmesse in data 1° settembre 2025, l'imputato debba essere inoltre condannato alla rifusione, in favore della parte civile costituita, Perrella Alessandro, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla stessa, come da dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nell'odierno grado in favore della parte civile Perrella Alessandro, che liquida in euro duemila oltre accessori di legge. Così deciso, il 12 sette