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Ordinanza — n. 33585/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33585/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Walid Cherif inadmissible and ordered him to pay court costs. Cherif argued that the Court of Appeal failed to apply the exclusion of criminal liability for minor offenses under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim because the arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level without providing new, specific reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected at the appellate level, failing to perform the typical function of a critical argumentation against the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments minor offenses exclusion Article 131-bis lack of specific reasoning motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHERIF WALID nato il 15/04/1983 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Walid Cherif; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice d'appello ha pienamente assolto l'onere argomentativo sul punto, avendo fatto riferimento a pagina 3 alla circostanza che l'offesa non possa ritenersi di lieve entità, anche in ragione dei beni pubblici resi inservibili dall'imputato e dei precedenti penali dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembre 202