Italian Supreme Court dismisses appeal regarding omitted mitigating circumstances under Article 62-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Daniel Bonora inadmissible due to a manifestly unfounded claim of omitted mitigating circumstances. The Court of Appeal had adequately addressed the issue by referencing Bonora's extensive criminal record, including eleven fraud convictions in 2018. Consequently, the Court ruled that the lower judges fulfilled their argumentative burden without logical flaws, rejecting the procedural defect alleged by the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; The appeal alleging omitted mitigating circumstances is inadmissible when the appellate court's reasoning, based on the defendant's prior criminal record, is logically sound and free from evident illogic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONORA DANIEL nato a BONDENO il 28/03/1988 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; • IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Daniel Bonora; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si è censurato il vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, poiché i giudici di appello, in piena conformità ai principi affermati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444;
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), hanno adeguatamente assolto l'onere argomentativo sul punto, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti con una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove si è fatto un puntuale riferimento ai numerosi precedenti a carico dell'imputato, tra i quali undici condanne per truffa nel corso del solo anno 2018); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembre 202