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Ordinanza — n. 33579/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic and non-specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33579/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Angelo Daniele Gemmellaro inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued against the lower court's reasoning on conviction and liability, but the court found the first ground generic and lacking specific elements required by law. The second ground was deemed inadmissible because it merely repeated arguments already rejected at the appellate level without new argumentation. Consequently, the appeal failed to meet the procedural requirements for a valid challenge.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, indeterminate, or merely repetitive of previously rejected arguments without providing specific elements for the court's review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds omitted motivation repetitive arguments criminal procedure code specific elements required court costs order motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 360, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEMMELLARO ANGELO DANIELE nato a CATANIA il 16/02/1978 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angelo Daniele Gemmellaro; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, censurando il vizio di omessa motivazione sulla commissione e sulla prova del fatto, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che il giudice di appello ha fornito una motivazione logicamente corretta, dando ampiamente conto, a pagina 5 della sentenza impugnata, dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo della fattispecie di ricettazione commessa; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi considerare non specifico ma soltanto apparenti, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice d'appello ha assolto l'onere motivazionale, precisando a pagina 6 della sentenza impugnata come dall'imputato non sia stato fornito alcun elemento a supporto della ricostruzione alternativa volta a riqualificare la condotta come una fattispecie di incauto acquisto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settemb