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Ordinanza — n. 33578/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual elements under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33578/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Sebastiano and Mario Rizzo inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued that an aggravating circumstance regarding multiple persons gathered was not proven, but the court found their grounds generic and indeterminate. Consequently, the court ruled that the appeals failed to meet the specific requirements for a valid challenge under the criminal procedure code.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 628, comma 3; Art. 629, comma 2 cod. pen.: Appeals must be specific and grounded in the actual reasoning of the lower court; generic or indeterminate grounds lacking factual elements are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds criminal procedure code specificity requirement aggravating circumstance multiple persons gathered sindacato di legittimità estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., per la presenza di più persone riunite; ritenuto che tale motivo è sia generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 628, comma 3 cod. pen.
in relazione all'art. 628, comma terzo, cod.
Art. 629, comma 2 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIZZO SEBASTIANO nato a LICODIA EUBEA il 27/04/1951 RIZZO MARIO nato a CALTAGIRONE il 29/04/1981 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nel rispettivo -interesse di Sebastiano e Mario Rizzo; rilevato che, con unico motivo si contesta la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 629, comma secondo, cod. pen. in relazione all'art. 628, comma terzo, cod. pen., per la presenza di più persone riunite; ritenuto che tale motivo è sia generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., sia volto a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatoria, non consentita in sede di sindacato di legittimità/ in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (in particolare, a pagina 4 si dà atto della contemporanea presenza di padre e figlio, riferita dalle persone offese), non sono indicati gli elementi alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembre 202