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Ordinanza — n. 33577/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds reiterating appellate court's rejection of late settlement offer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33577/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was generic and merely repeated arguments already rejected by the appellate court. The appellant argued for a declaration of crime extinction under Article 162-ter of the Penal Code based on reparative conduct, but failed to provide specific, arguable criticism of the lower court's reasoning. The court ruled that the appeal lacked the necessary specificity to overcome the finality of the appellate decision on the timing and rejection of the settlement offer.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and consist solely in the pedissequa repetition of arguments already discussed and rejected by the appellate court, failing to perform the typical function of a critical argument against the contested judgment.

Parole chiave

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generic appeal grounds repetition of arguments crime extinction reparative conduct inadmissible appeal specificity requirement appellate finality azione revocatoria

Disposizioni normative citate

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Art. 162-ter cod. pen.
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 162-ter cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRABILE PAOLO nato a MANTOVA il 10/08/1998 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di-Paolo Mirabile; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata dichiarazione, in primo grado, di estinzione del reato ex art. 162-ter cod. pen. per le condotte riparatorie, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici e nel contempo è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di appello ha compiutamente motivato sulla mancata dichiarazione di estinzione del reato, chiarendo, a pagina 4 della sentenza impugnata, come il giudice di primo grado abbia correttamente deciso di disattendere una richiesta di legittimo impedimento della difesa e di dichiarare l'apertura del dibattimento, valutando dunque come tardiva l'offerta risarcitoria e come in ogni caso, ad abudantiam, tale offerta sia stata rifiutata dalla parte offesa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembre