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Ordinanza — n. 33576/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it cannot re-evaluate facts or change legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33576/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gaetano Dell'Oglio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding the material and subjective elements of money laundering and in qualifying the conduct as receiving stolen goods. The court rejected these claims, stating that the appeal sought an impermissible factual reconstruction and legal requalification reserved exclusively for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or alter the legal qualification of conduct performed by the lower court, as such powers belong solely to the judge of the merits.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual reconstruction legal qualification money laundering crime receiving stolen goods stato difettoso del veicolo guida recidiva in stato di ebbrezza contravvenzione alla circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.
Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'OGLIO GAETANO nato a PALERMO il 22/07/1960 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO - Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gaetano Dell'Oglio; ritenuto che i due motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, esulando, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 20,7944); che, in particolare, il primo motivo di ricorso, volto a sostenere l'insussistenza dell'elemento materiale e di quello soggettivo del reato di riciclaggio, non si confronta con la sentenza impugnata, che argomenta correttamente, alla pagina 8, come l'alterazione degli elementi identificativi del veicolo e la sostituzione dell'organo motore siano condotte che integrano l'elemento materiale e nel contempo sintomatiche della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e dello scopo perseguito; che, in particolare, il secondo motivo di ricorso, che propone la riqualificazione della condotta come ricettazione, non tiene conto delle specifiche considerazioni, a pagina 9 della sentenza impugnata, relative alla sostituzione dell'organo motore cm,e all'abrasione del numero di telaio, sicuri indici quanto meno del fine di rendere a; i ,, c.t-t_ kt hicut PvQ-ii~- attlA2. più/di le»el proveniènza illecita del bene; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 sette