Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive, citing procedural defects under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to generic and repetitive grounds lacking specific factual elements. The appellant failed to address the lower court's detailed reasoning regarding sequester, fraud, recidivism, and conditional suspension. Consequently, the court rejected the arguments as insufficient for judicial review and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.: An appeal is inadmissible if grounds are generic, indeterminate, or merely repetitive of previously rejected arguments, failing to provide the appellate judge with specific elements to exercise their supervisory power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO DARIO nato a PALERMO il 25/10/1979 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Dario-Amato; ritenuto che i quattro motivi di ricorso sono generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato ed inoltre sono indeducibile perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; che il primo motivo, che contesta la sussistenza del reato di sottrazione di cosa sottoposta a sequestro amministrativo e di truffa, non si è confrontato con la sentenza impugnata, che a pagina 7 dà conto puntualmente dell'esistenza di un sequestro del veicolo con data certamente anteriore alla commissione del reato e della sufficienza del dolo generico, consistente nella mera consapevolezza del vincolo giuridico; che il secondo motivo, che contesta la sussistenza del reato di truffa, non si è confrontato con la sentenza impugnata, che a pagina 5 si sofferma sulla menzognera dichiarazione e sulla sufficienza di tale elemento per l'integrazione della fattispecie (Cass.42719/2010 Rv. 248662: "Integra l'elemento costitutivo del reato di truffa anche la sola menzogna, costituendo una tipica forma di raggiro"); che il terzo motivo, volto a contestare l'applicazione della recidiva reiterata, non ha tenuto conto dell'argomentazione contenuta alle pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, che illustra come la commissione del reato che interessa in questa sede è indice di un incremento della colpevolezza e della pericolosità dell'imputato; che il quarto motivo, che censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non ha tenuto conto della motivazione contenuta alla pagina 8 della sentenza impugnata, che riporta esaustivamente come l'imputato abbia già beneficiato due volte dell'istituto e si sia verificata, ciò malgrado, la ricaduta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il