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Ordinanza — n. 33574/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33574/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33574/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANGELO nato a LICATA il 02/10/1964 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angelo Esposito; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sostenendo la tesi del cd. falso grossolano e l'ipotesi del reato impossibile ex art. 49, comma 2, cod. pen., è indeducibile perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata della decisione impugnata; che la sentenza di appello motiva correttamente, alle pagine 1 e 2, come il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. sia integrato dalla detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che la previsione legislativa tutela in via principale e diretta, non la libera determinazione del singolo acquirente, ma la fede pubblica, intesa come generale affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 dell'11/01/2019, Assane, Rv. 275814-01);

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen; Ordinanza — n. 33574/2025 — snpen · Corte di Cassazione: falso grossolano e l'ipotesi del reato impossibile ex art. 49, comma 2, cod. pen., è indeducibile perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata della decisione impugnata; che la sentenza di appello motiva correttamente, alle pagine 1 e 2, come il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. sia integrato dalla detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che la previsione legislativa tutela in via principale e diretta, non la libera determinazione del singolo acquirente, ma la fede pubblica, intesa come generale affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 dell'11/01/2019, Assane, Rv. 275814-01);

Parole chiave

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contraffazione di merci marchi ingannevoli prodotti identici importazione e immissione sul mercato opposizione al marchio difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANGELO nato a LICATA il 02/10/1964 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Angelo Esposito; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sostenendo la tesi del cd. falso grossolano e l'ipotesi del reato impossibile ex art. 49, comma 2, cod. pen., è indeducibile perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata della decisione impugnata; che la sentenza di appello motiva correttamente, alle pagine 1 e 2, come il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. sia integrato dalla detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che la previsione legislativa tutela in via principale e diretta, non la libera determinazione del singolo acquirente, ma la fede pubblica, intesa come generale affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 2, n. 16807 dell'11/01/2019, Assane, Rv. 275814-01);

Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento dell'offesa di particolare tenuità ex art. 131-bis cod, pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, non confrontandosi con la sentenza oggetto di ricorso, che alla penultima pagina chiarisce come l'istituto non sia applicabile per l'insidiosità della condotta criminosa e per la reiterata violazione di disposizioni penali analoghe; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la gradazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto, a pagina 2 della sentenza impugnata, con il riferimento ai precedenti penali che gravano la biografia criminale dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna-del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de