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Ordinanza — n. 33573/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33573/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33573/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'IPPOLITO EMANUELE nato a SCICLI il 02/02/1994 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Emanuele D'Ippolito; rilevato che il ricorso è inammissibile, per intervenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.) sottoscritta con atto dell'imputato ricorrente in data 1 agosto 2025; ritenuto, pertanto, che alla causa di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della ridotta somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione della sopravvenuta tempestiva rinunzia;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33573/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembre 2025.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ritiro della querela penale revoca dell'opposizione conseguenze del ritiro diritto di ottenere una decisione ammende per infrazione procedurale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'IPPOLITO EMANUELE nato a SCICLI il 02/02/1994 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Emanuele D'Ippolito; rilevato che il ricorso è inammissibile, per intervenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.) sottoscritta con atto dell'imputato ricorrente in data 1 agosto 2025; ritenuto, pertanto, che alla causa di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della ridotta somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione della sopravvenuta tempestiva rinunzia;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembre 2025.