Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33572/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and non-compliant with Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33572/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for failing to meet specific procedural requirements under Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant's three grounds were rejected as generic, indeterminate, and merely repetitive of arguments already dismissed at the appellate level without substantive critique. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific elements to identify the grounds of criticism or merely reiterates arguments already rejected by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
Criminal Procedure Code Inadmissible Appeal Generic Grounds Specific Critique Requirement Article 581 Procedural Defect Court Costs difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAVI NICODEMO nato a PALERMO il 20/08/1979 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 53-14720/2025 IN FATTO. E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicodemo Davì; rilevato che tutti i tre motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sono generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. poc. pen., in quanto non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta; al tempo stesso sono indeducibili, in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento impugnato; che, in particolare, il primo motivo di ricorso, che contesta il deficit probatorio del fine di lucro, non si confronta con la sentenza impugnata, che a pagina 2 chiarisce come l'ingente quantità di merce rivenuta nel box oggetto di occupazione (contraffatta in violazione della normativa sul diritto d'autore, v. capo A della imputazione) sia del tutto incompatibile con qualsiasi utilizzo della stessa diverso dalla destinazione al commercio; che, in particolare, il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, che escluderebbe l'antigiuridicità della condotta di occupazione abusiva contestata al capo B della imputazione, non si confronta con la sentenza impugnata, che a pagina 3 motiva come la scriminante dello stato di necessità determinato da emergenza abitativa non sia invocabile nel caso di specie; che, in particolare, il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, non si confronta con la sentenza impugnata, che a pagina 4 illustra come tali attenuanti non siano concedibili, a causa delle concrete modalità dell'azione e della mancata di elementi favorevoli apprezzabili; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12