Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Sebastiano Emanuele Vespucci inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance judgment regarding a robbery conviction, arguing for photographic recognition, property damage mitigation, and general mitigating circumstances. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed on appeal without providing new, specific reasoning, and because certain defenses were procedurally barred or factually unsupported.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to provide specific arguments distinct from those already considered in the lower court, or if it raises issues not permitted in the stage of legality review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VESPUCCI SEBASTIANO EMANUELE nato a VARESE il 22/08/2000 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Sebastiano Emanuele Vespucci; - ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso sono indeducibili, perché fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la valutazione del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, non si confronta con la sentenza impugnata, che a pagina 3 precisa come la calza da donna di color carne, utilizzata nella rapina, faceva comunque intravedere il volto dell'imputato alla persona offesa e come le riprese video abbiano confermato la efficacia del riconoscimento effettuato; che, in particolare, il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non si confronta con la sentenza impugnata, che a pagina 4 ricorda come per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non si valuti solamente il profitto conseguito, ma anche la condotta perpetrata, e non sia dunque configurabile nel caso di specie, avendo l'imputato agito col volto travisato e impugnando un coltello per minacciare la vittima; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in diritto, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, che precisa come le suddette attenuanti non siano concedibili, non avendo l'imputato ammesso la propria responsabilità ed avendo egli, inoltre, malgrado la giovane età, già commesso un'altra rapina); ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, oltre che riproduttivo di censure già prospettate in appello e già motivatamente disattese dai giudici di merito, i quali, facendo corretta applicazione del disposto normativo di cui all'art. 131-bis cod.pen., hanno correttamente ritenuto non applicabile la suddetta esimente, a fronte del particolare uso del coltello da cucina con cui è stata perpetrata la minaccia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso