Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation regarding continuity of conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Filippo Guaresi's appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new, specific reasoning. The lower court had correctly identified that the temporal distance between offenses and the involvement of distinct victims precluded a finding of criminal continuity. Consequently, the appeal failed to meet the threshold for specific critique required to challenge the judgment on the issue of continuity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a judgment on criminal continuity is inadmissible if it lacks specific argumentation and merely reiterates grounds already disallowed, as the assessment of criminal unity remains a factual matter for the trial judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARESI FILIPPO nato a PALERMO il 03/03/1974 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Filippo Guaresi; • ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della continuazione fra la condotta oggetto del presente procedimento ed altre per le quali è stata pronunciata sentenza già passata in giudicato, è indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, Rv. 275222 - 01); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, la pagina 5 della sentenza impugnata), facendo puntuale rifermento all'elevato arco temporale della distanza tra le condotte della sentenza passata in giudicato e quella oggetto del presente procedimento, nonché al coinvolgimento di una pluralità di persone offese diverse prive di ogni rapporto tra loro, come elementi che impediscono di ravvisare la continuazione, senza che abbia assunto valore di ostacolo decisivo (come invece sostiene il ricorrente) la riconosciuta recidiva specifica, reiterata e infraqu inquen na le; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decisoril 12 se