Italian Court dismisses appeal on generic mitigating circumstances and sentencing discretion under Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Lusitano inadmissible regarding omitted generic mitigating circumstances and excessive sentencing. The appellant argued for leniency based on prior convictions and lack of reparative conduct, while the appellate court had already addressed these points and exercised sentencing discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code. The court ruled that the lower court's reasoning was adequate and that the appellant's request for a new penalty assessment was not deducible before this body.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Artt. 132 e 133 cod. pen.: The appeal challenging the omission of generic mitigating circumstances is inadmissible if the appellate court adequately referenced prior conduct and reparative actions, while challenges to sentencing severity are inadmissible as they fall within the discretionary power of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUSITANO ALESSANDRO ANTONIO nato a PALERMO il 05/09/1997 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Antonio Lusitano, con il quale si contestano l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche e il severo trattamento sanzionatorio; considerato, quanto alla censura del vizio di motivazione in ordine all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen., che essa risulta manifestamente infondata poiché i giudici di appello hanno adeguatamente assolto l'onere argomentativo attraverso un puntuale riferimento (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) alle precedenti condanne dell'imputato e all'assenza di qualsiasi condotta riparatoria portata in favore della persona offesa; considerato, quanto alla censura sul trattamento sanzionatorio, che la gradazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., cosicché non è deducibile dinanzi a questa Corte la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che il giudice di appello ha esaurientemente fatto riferimento a pagina 3 della sentenza, ai fini della dosimetria della pena, alle concrete modalità della condotta e al non trascurabile valore economico del bene oggetto di ricettazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settemb