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Sentenza — n. 33566/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls acquittal due to statute of limitations expiring after first instance judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 33566/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled the Court of Appeal's decision confirming an acquittal because the criminal offenses had expired under the statute of limitations. The defendant argued that the crimes were already time-barred at the first instance and remained so at the appellate stage, noting that the acquittal did not interrupt the limitation period. The court agreed, ruling that the offenses were extinguished by prescription and thus the conviction was legally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.: An acquittal based on the particular triviality of facts does not interrupt the statute of limitations, and if the crimes expire after the first instance judgment, the appellate decision confirming the acquittal must be annulled.

Parole chiave

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statute of limitations criminal prescription acquittal invalidity limitation period interruption Supreme Court annulment abbandono del procedimento per truffa riduzione della pena decorrenza del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
pen.) non punibili (art. 131 bis cod. pen.) a cagione della loro particolare tenuità.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 546 cod. proc. pen.
Art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
La sentenza impugnata va pertanto annullata, in uno a quella di primo grado, senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.
art. 131 bis cod. pen
pen.) non punibili (art. 131 bis cod. pen.) a cagione della loro particolare tenuità.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto con esso si chiede alla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione delle evidenze raccolte nel corso di giudizio di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
pen.), con quelli della manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, RV. 217266 - 01
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VALENTINI GIUSEPPE FRABRICE nato il 08/11/1966 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 46-14638/2025

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 11 gennaio 2024, assolveva Giuseppe Fabrice Valentini (imputato oggi ricorrente), ritenendo i fatti contestati (artt. 81 cpv. 489, 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.) non punibili (art. 131 bis cod. pen.) a cagione della loro particolare tenuità. 1.1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, rigettava l'appello proposto dall'imputato e, per l'effetto, confermava la sentenza di proscioglimento impugnata.

2. Con il ricorso proposto, l'imputato deduce: 2.1. Con il primo motivo, inosservanza della legge processuale (artt. 192 e 546 cod. proc. pen.), in riferimento alla motivazione spesa nella valutazione della prova della responsabilità per i fatti ascritti. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione della legge penale che regola l'istituto della prescrizione, non essendosi la Corte di merito avveduta che i reati contestati erano già prescritti alla data della sentenza di primo grado e, comunque, erano certamente prescritti alla data della sentenza di appello, atteso anche che la sentenza di proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen., non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto con esso si chiede alla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione delle evidenze raccolte nel corso di giudizio di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). 3.1. Peraltro, si confondono -inammissibilmente- i temi della inosservanza delle norme processuali, che perimetrano il percorso valutativo della prova (artt.192 e 546 cod. proc. pen.), con quelli della manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05), dovendosi viceversa con il ricorso per cassazione tenere ben distinti i due piani di censura.

4. E' fondato il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Fabrice Valentini. 4.1. Tenuto conto della data del fatto più grave contestato (truffa aggravata del 3 novembre 2015), alla data della sentenza di primo grado (11 gennaio 2024) era già abbondantemente decorso il termine massimo di prescrizione (in assenza di sospensioni rilevanti, anni sei aumentati di un quarto in ragione delle interruzioni: 3 maggio 2023). In ogni caso, la fondatezza del motivo di ricorso specificamente proposto consente di computare, ai fini del compimento del I 46-14638/2025 termine massimo di prescrizione, anche il segmento cronologico successivo alla decisione impugnata (Sez. U, n. •32 del 22/11/2000, RV. 217266 - 01), con -la conseguenza che alla data odierna i reati contestati sono vieppiù certamente prescritti.

5. La sentenza impugnata va pertanto annullata, in uno a quella di primo grado, senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

a) cod. proc. pen., essendo i reati contestati estinti, per intervenuta prescrizione.

6. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deci