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Ordinanza — n. 33565/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise specific grounds in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33565/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant failed to properly raise the first ground regarding the lack of possession transfer in the second instance, violating procedural requirements. Additionally, the court rejected the remaining grounds as generic, lacking specific arguments, or exceeding the cassation court's power to re-evaluate factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if grounds were not previously deduced in the second instance or if they are generic and fail to specify the exact error, as the cassation court cannot re-evaluate factual elements.

Parole chiave

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inadmissibility appeal procedural requirements generic grounds factual evaluation second instance stato difettoso del veicolo infrazione alle norme della circolazione appropriazione indebita di beni demaniali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIOFFO LUCA nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 16/03/1976 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luca Cioffo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia come l'imputato non avrebbe realizzato l'interversione del possesso necessaria per l'integrazione del reato di appropriazione indebita, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, deducendo la mancata individuazione dell'autore principale del reato, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dall'assenza di correlazione tra le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione e quelle argomentate dalla decisione impugnata, che illustra chiaramente -a pagina 3- come le dichiarazioni dell'originario coimputato abbiano trovato un riscontro oggettivo di portata decisiva nel possesso dell'autovettura da parte dell'ordinario ricorrente;

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per mancanza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo in capo all'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza, nella parte in cui si dà conto del decisivo elemento di fatto, consistente nel taglio dei cavi del sistema satellitare dell'autovettura); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il quarto motivo di ricorso è oltremodo generico e indeterminato; perché volto a censurare l'intera valutazione del quadro probatorio operata dai giudici di merito, senza alcuna cura di specificare le censura dedotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,