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Ordinanza — n. 33564/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33564/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33564/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAFREI UBALDINO nato a ARTENA il 25/06/1965 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ubaldino Ciafrei, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la ricorrenza del vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento della responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., aggravato dalla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto cod. pen., deve ritenersi manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, poiché, nella specie, ha denunciato la mancata applicazione della prescrizione in palese contrasto con quanto disposto agli artt. 157, comma secondo e 161, comma secondo cod. pen.; ritenuto che, il giudice di merito ha correttamente effettuato il calcolo dei termini di prescrizione, che, in ragione della recidiva contestata e riconosciuta, devono ritenersi non ancora spirati (sul punto, di recente, Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccé, Rv. 285267 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 33564/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen., aggravato dalla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto cod. pen., deve ritenersi manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, poiché, nella specie, ha denunciato la mancata applicazione della prescrizione in palese contrasto con quanto disposto agli artt. 157, comma secondo e 161, comma secondo cod. pen.; ritenuto che, il giudice di merito ha correttamente effettuato il calcolo dei termini di prescrizione, che, in ragione della recidiva contestata e riconosciuta, devono ritenersi non ancora spirati (sul punto, di recente, Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccé, Rv. 285267 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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aggravamento della pena recidiva nell'infrazione riduzione della pena estensione della procedura proroga della carcerazione formazione della pena complessiva

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAFREI UBALDINO nato a ARTENA il 25/06/1965 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ubaldino Ciafrei, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la ricorrenza del vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento della responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., aggravato dalla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto cod. pen., deve ritenersi manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, poiché, nella specie, ha denunciato la mancata applicazione della prescrizione in palese contrasto con quanto disposto agli artt. 157, comma secondo e 161, comma secondo cod. pen.; ritenuto che, il giudice di merito ha correttamente effettuato il calcolo dei termini di prescrizione, che, in ragione della recidiva contestata e riconosciuta, devono ritenersi non ancora spirati (sul punto, di recente, Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccé, Rv. 285267 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembre 2