Italian Court dismisses appeals as arguments merely repeat lower court reasoning without substantive critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Radisa Husejnovic and Romano Sulejmanovic inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for a manifest illogical motivation regarding joint criminal liability under Article 648 of the Penal Code, but the court found their arguments were merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeals failed to provide the specific, argumentative critique required to challenge the lower court's findings on conduct and subjective elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; The appeal must offer a specific argumentative critique of the lower court's reasoning; mere repetition of previously rejected arguments constitutes inadmissibility due to lack of novelty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HUSEJNOVIC RADISA nato il 04/05/1982 SULEJMANOVIC ROMANO nato a ALGHERO il 10/11/1997 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato, con unico atto, nell'interesse di Radisra Husejnovic e Romano Sulejmanovic; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la ricorrenza del vizio di illogicità manifesta della motivazione, posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., è indeducibile, perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che tali motivi sono stati già puntualmente disattesi dalla Corte di merito sulla base di logiche argomentazioni, relative, in particolare, alla prova della condotta concorsuale rispetto al delitto presupposto, nonché in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo (si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 settembre