Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Lazzara inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's refusal to remand the case for an abbreviated trial and the denial of a special mitigating circumstance. The court rejected these arguments as merely repetitive of previous appeals and legally unfounded, citing established precedent that such remand requests are precluded after an ordinary trial concludes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 648, comma 4, c.p.: The appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already dismissed without providing specific, reasoned criticism, and the denial of a special mitigating circumstance based on the value of stolen goods is correct when the value is not negligible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAZZARA SALVATORE nato a ALCAMO 11 13/01/1988 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO • Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Lazzara; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata rimessione in termini dell'imputato per consentire la scelta del rito abbreviato, al fine di beneficiare della riduzione della pena di 1/6 prevista dalla c.d. riforma Cartabia nel caso di mancata impugnazione della sentenza di primo grado, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ed è inoltre è manifestamente infondato in diritto, perché denunzia la violazione di norme processuali smentita dagli atti compulsabili in ragione del vizio denunziato; che il Giudice d'appello ha pienamente assolto l'onere argomentativo sul punto, avendo (alle pagine 2 e 3) richiamato l'orientamento di questa Corte, che ha affermato che è preclusa l'istanza di restituzione nel termine articolata dall'imputato, all'esito del giudizio celebrato con il rito ordinario, al fine di accedere al giudizio abbreviato per beneficiare dell'ulteriore riduzione di un sesto della pena per mancata impugnazione della sentenza di primo grado, poiché la rimessione in termini determinerebbe la regressione del procedimento a fasi processuali già definite (Sez. 5, n. 23569 del 02/02/2024, Rv. 286740 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata qualificazione della fattispecie come ipotesi attenuata ex art. 648, comma quarto, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione sul punto esente da evidenti illogicità; che su tale motivo il giudice d'appello ha motivato esaustivamente, poiché, invero, in tema di ricettazione, il valore del bene è solo un elemento concorrente, in via sussidiaria, ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (cfr.:
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340- 01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118-01); che nel caso di specie, comunque è ostativo al riconoscimento dell'ipotesi attenuata il valore dei beni oggetto di ricezione (v. pagina 11 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e -della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec