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Ordinanza — n. 33558/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of logical argumentation flaws and apparent drafting errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33558/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Alessio Nostro inadmissible, rejecting claims regarding the logic of the lower court's reasoning and a discrepancy between the judgment's text and its operative part. The court found the first ground infounded because the reasoning was logically sound and aligned with established case law on attempted receipt, while the second ground was dismissed as a mere clerical error resolvable by correction rather than nullity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Artt. 547 e 130 cod. proc. pen.: The review of a judgment's reasoning is limited to checking for logical contradictions or violations of experience, not factual accuracy; apparent discrepancies between reasoning and the operative part are treated as material errors correctable without nullity.

Parole chiave

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inadmissibility appeal logical argumentation flaw material error correction attempted receipt dolo procedural costs fine prova del dolo ricompensa difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.
Artt. 547 e 130 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang
pen., i uotcc avendo il eitoloicorrettamente richiamato (pagina 3) l'orientamento secondo cui per l'accertamento della sussistenza del dolo di ricettazione può esser sufficiente l'omessa indicazione sulla provenienza della cosa ricevuta (ex multis: Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv.
Sez. 6, n. 19851 del 13/04/2016, Mucci
(Sez. 6, n. 19851 del 13/04/2016, Mucci, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOSTRO ALESSIO nato a MESSINA il 25/02/1990 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di Alessio Nostro; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando l'illogicità della stessa in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo di ricettazione, è manifestamente infondato, poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato su di essa limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., i uotcc avendo il eitoloicorrettamente richiamato (pagina 3) l'orientamento secondo cui per l'accertamento della sussistenza del dolo di ricettazione può esser sufficiente l'omessa indicazione sulla provenienza della cosa ricevuta (ex multis: Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la discrasia tra la frase "l'appello è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio inflitto" e il dispositivo, è manifestamente infondato, costituendo la sopra riportata dizione un mero refuso, poiché tutto il rimanente complesso della motivazione chiarisce la conferma della sentenza appellata anche sull'entità della pena; che, invero, il contrasto (in ogni caso, nel presente caso solo apparente), tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt.547 e 130 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 19851 del 13/04/2016, Mucci, Rv. 267177 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,