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Ordinanza — n. 33501/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for absolute genericity regarding recidivism reasoning and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33501/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Gravina's appeal against the Bologna Court of Appeal inadmissible due to absolute genericity. The appellant failed to explain why the lower court's reasoning on recidivism was logically flawed, as the appellate court had already provided congruent motivation on the prerequisites for recidivism. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is absolutely generic, requiring the appellant to specifically identify the logical defects in the lower court's motivation rather than making vague assertions.

Parole chiave

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absolute genericity recidivism prerequisites logical defects procedural inadmissibility Art. 616 c.p.p. ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVINA LUIGI nato a NAPOLI il 15/03/1959 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg.16332/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bologna, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione su tale punto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 26 settembre 2025 Il Consiglie -e\estensore Il Presidente