Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior waiver of appeal and agreement on sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant had previously waived the right to appeal in favor of a sentence agreement. The appellant attempted to raise a defect of motivation regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court ruled this issue was precluded by the earlier waiver. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: The power of disposition granted to the parties under Article 599 bis of the Code of Criminal Procedure has preclusive effects on the entire procedural development, including the legitimacy trial, rendering subsequent appeals based on waived issues inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGI SEBASTIANO DANILO nato a CATANIA il 20/08/1974 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n. 16327/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di Sebastiano Danilo Di Giorgi contro la sentenza n. 1100/2025 con cui la Corte di appello di Catania, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile. Nel dedurre vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., il ricorrente pone questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 26 settembre 2025 Il Consi e estensore Il Presi