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Ordinanza — n. 33499/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic lack of motivation and merit review insusceptibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33499/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding criminal conduct and failed to consider mitigating circumstances or recidivism. The court rejected these claims as generic and inadmissible because the lower court's factual and legal evaluations were adequately reasoned and thus non-reviewable.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 61 c.p.: Appeals based on generic allegations of lack of motivation or failure to consider specific legal grounds are inadmissible when the lower court's decisions are adequately and logically reasoned, as merit evaluations are non-reviewable.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation merit review insusceptibility generic grievances court costs award attenuazione della pena motivi di cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
131-bis c.p., l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità delle censure; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
Art. 61 c.p.
art. 131-bis c.p
art. 616 c.p
131-bis c.p., l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità delle censure; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVINO PAOLO nato a CATANZARO il 05/10/1982 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 16011/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da gerkericità in merito all'accertamento della condotta di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la minaccia e l'atto di ufficio inerente l'identificazione dell'imputato nel contesto di una lite familiare (vedi p. 5 della sentenza impugnata); ne consegue che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito/ con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto, quanto al secondo motivo in punto di dolo e aggravante ex art. 61, ) n.2 c.pyrontrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la Corte di merito ha congruamente motivato sulla correlazione tra la reazione violenta dell'imputato e la finalità di opporsi al legittimo operato dei pubblici ufficiali con le conseguenti lesioni cagionate agli stessi; ritenuto che t anche in merito al terzo e quarto motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sull'applicazione della recidiva, e sulla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità delle censure; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così