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Ordinanza — n. 33498/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain due to lack of statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33498/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ben Souma Abdennaji inadmissible without formal trial proceedings. The defendant challenged a Milanese court's plea bargain sentence, arguing the judge failed to evaluate conditions for acquittal and imposed an unfair penalty. The court rejected these claims because the new procedural law strictly limits appeals to specific legal violations, excluding general dissatisfaction with sentencing or omitted condition assessments.

Regesto Legislator

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Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds; general complaints regarding sentencing congruity or omitted condition evaluations do not constitute valid grounds for review.

Parole chiave

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plea bargain appeal procedural inadmissibility sentencing review limits condition evaluation Cassazione ordinanza prove acquisite tramite sorveglianza sufficienza della testimonianza impunità

Disposizioni normative citate

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Art. 444, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 129 cod. Proc. pen
Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiannento, deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. Proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN SOUMA ABDENNAJI nato il 21/02/1985 avverso la sentenza del 10/03/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 15966/25

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Ben Souma Abdennaji contro la sentenza n. 2864/2025, con cui il Tribunale di Milano ha applicato in data 10 marzo 2025 la pena ex art.444 cod. proc. pen. per reato di cui agli artt. di cui all'art. 73, commi 5, d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309, è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiannento, deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. Proc. pen. nonché sulla congruità della pena con censure, peraltro generiche, che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 26 settembre 2025 Il Consiglie stensore Il Pre