Cassation court dismisses appeal on drug trafficking facts, upholding lower court's evidentiary assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ruling that the first-instance court correctly evaluated the evidence regarding drug trafficking. The appellant argued against the factual reconstruction, but the court found the conviction based on multiple corroborating elements, including the weight of evidence, packaging division, and unexplained cash. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals challenging the factual reconstruction and evaluation of evidence in criminal proceedings are inadmissible when the lower court's reasoning is logically sound and based on correct criteria of inference.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO NICOLA nato a SAN MARTINO IN PENSILIS il 10/12/1958 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 1504/25 Ritenuto che il motivo unico dedottosoncernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investe profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Campobasso che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che l'accertamento della destinazione allo spaccio è state motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale, dalla suddivisione in più involucri, dal rinvenimento di somme di denaro prive di giustificazione e di ritagli circolari di buste di plastica utili al confezionamento delle dosi, quindi sulla base di argomenti non illogici; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente